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C’è tempo fino al 30 aprile 2019 per spesometro ed esterometro

Prorogati anche il termine per comunicare le liquidazioni periodiche del quarto trimestre 2018 e quelli degli adempimenti a carico di chi facilita le vendite a distanza mediante l’uso di interfacce elettroniche,

Slittano alcune delle prossime scadenze Iva. A darne l’annuncio è il ministero dell’Economia e delle Finanze con un avviso pubblicato sul proprio sito, che informa dell’imminente firma del Dpcm che recepisce le esigenze rappresentate dalle categorie professionali in relazione alle difficoltà tecniche riscontrate nella gestione della fatturazione elettronica.

In particolare, sono prorogati:

  • al 30 aprile 2019 il termine del 28 febbraio 2019 per trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 21, comma 1, Dl 78/2010  – “spesometro”) relative al terzo e al quarto trimestre 2018 ovvero, per chi ha optato per l’invio con periodicità semestrale, al secondo semestre 2018
  • al 30 aprile 2019 il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute, nei mesi di gennaio e febbraio 2019, verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o fattura elettronica (articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015 – “esterometro”)
  • al 10 aprile 2019 il termine per l’invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21–bis, Dl 78/2010) relative al quarto trimestre 2018
  • al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40% mensile a titolo di interesse corrispettivo, il termine del 16 aprile 2019 per il versamento dell’Iva relativa ai primi tre mesi del 2019 da parte dei soggetti passivi che, tramite l’uso di interfacce elettroniche, facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet pc e laptop (articolo 11-bis, commi 11-15, Dl 135/2018)
  • al 31 maggio 2019 il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019, rientranti nell’ambito applicativo dell’esterometro (articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015), da parte dei soggetti passivi che, tramite l’uso di interfacce elettroniche, facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet pc e laptop.

fonte: FiscoOggi

Per dedurre le perdite su crediti occorrono elementi certi e precisi

La dimostrazione può avvenire con ogni mezzo utilizzabile nel processo tributario e un solo elemento non basta a confermare il diritto al recupero della somma.
SINTESI: Sul tema della deducibilità delle perdite su crediti ai fini fiscali non correlate all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, la Corte ribadisce il proprio orientamento in base al quale è a carico del contribuente che voglia portare in deduzione la perdita, dimostrare gli elementi “certi e precisi” che hanno dato luogo a una perdita, chiarendo ulteriormente che si può parlare di perdita su crediti quando il debitore non paga volontariamente e il credito non risulta attuabile coattivamente attraverso gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione del creditore. Inoltre la certezza che si è verificata una perdita (fiscalmente rilevante) può darsi con ogni mezzo di prova utilizzabile nel processo tributario, peraltro aggiungendosi che il riferimento alla presenza di “elementi” certi, lascia intendere che un solo elemento non è di sicuro sufficiente ai fini della prova della certezza della perdita (cfr., in tal senso, 14568/2001).

Sentenza n. 4567 del 15 febbraio 2019 (udienza 12 novembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Virgilio Biagio – Est. Chiesi Gian Andrea
Deducibilità delle perdite su crediti – È a carico del contribuente dimostrare gli elementi “certi e precisi” che hanno dato luogo a una perdita – La certezza che si sia verificata una perdita può darsi con ogni mezzo di prova – Un solo elemento non è sufficiente ai fini della prova della certezza della perdita

fonte: FiscoOggi

Alimenti e bevande: la cessione va distinta dalla somministrazione

La prima sconta l’aliquota Iva applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene venduto; la seconda, invece, è assoggettata all’aliquota ridotta del 10 per cento.

Il principio di diritto n. 9/2019, in merito all’applicazione dell’articolo 16 (“Aliquote dell’imposta”) del Dpr 633/1972, sancisce che, ai fini del corretto inquadramento fiscale, occorre distinguere la somministrazione di alimenti e bevande dalla cessione dei medesimi beni.
Infatti, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, a differenza delle cessioni, è inquadrato tra le fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall’articolo 3, comma 2, n. 4), Dpr 633/1972, ed è caratterizzato dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare” (risoluzione 103/2016).
Inoltre, mentre la somministrazione di alimenti e bevande è assoggettata all’aliquota del 10% (n. 121) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972), la cessione sconta l’aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene venduto.

fonte: FiscoOggi

Credito d’imposta librerie 2018: istanze dal 3 giugno al 30 settembre

Il bonus fiscale è riservato a coloro che vendono al dettaglio in esercizi specializzati ed è utilizzabile in compensazione con F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

Con un avviso pubblicato sulla pagina della propria direzione generale Biblioteche e istituti culturali, il ministero dei Beni e delle attività culturali annuncia che le richieste per il riconoscimento del tax credit librerie (commi da 319 a 321, legge 205/2017) relative al 2018, potranno essere presentate dal prossimo 3 giugno e fino alle 12 del 30 settembre 2019. Le domande andranno trasmesse esclusivamente online attraverso il portale dedicato.

Questo, in linea con le previsioni del decreto 23 aprile 2018, con il quale il Mibac, di concerto con il Mef, ha dettato la disciplina del credito d’imposta introdotto, come anticipato, dalla legge di bilancio per il 2018 a favore dei rivenditori che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 (vedi “Tax credit librerie: via libera dal Mibact”)

Dallo stesso ministero, infine, fanno sapere che eventuali richieste di informazioni possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica taxcreditlibrerie@beniculturali.it.

fonte: FiscoOggi