C’è tempo fino al 30 aprile 2019 per spesometro ed esterometro

Prorogati anche il termine per comunicare le liquidazioni periodiche del quarto trimestre 2018 e quelli degli adempimenti a carico di chi facilita le vendite a distanza mediante l’uso di interfacce elettroniche,

Slittano alcune delle prossime scadenze Iva. A darne l’annuncio è il ministero dell’Economia e delle Finanze con un avviso pubblicato sul proprio sito, che informa dell’imminente firma del Dpcm che recepisce le esigenze rappresentate dalle categorie professionali in relazione alle difficoltà tecniche riscontrate nella gestione della fatturazione elettronica.

In particolare, sono prorogati:

  • al 30 aprile 2019 il termine del 28 febbraio 2019 per trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 21, comma 1, Dl 78/2010  – “spesometro”) relative al terzo e al quarto trimestre 2018 ovvero, per chi ha optato per l’invio con periodicità semestrale, al secondo semestre 2018
  • al 30 aprile 2019 il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute, nei mesi di gennaio e febbraio 2019, verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o fattura elettronica (articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015 – “esterometro”)
  • al 10 aprile 2019 il termine per l’invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21–bis, Dl 78/2010) relative al quarto trimestre 2018
  • al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40% mensile a titolo di interesse corrispettivo, il termine del 16 aprile 2019 per il versamento dell’Iva relativa ai primi tre mesi del 2019 da parte dei soggetti passivi che, tramite l’uso di interfacce elettroniche, facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet pc e laptop (articolo 11-bis, commi 11-15, Dl 135/2018)
  • al 31 maggio 2019 il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019, rientranti nell’ambito applicativo dell’esterometro (articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015), da parte dei soggetti passivi che, tramite l’uso di interfacce elettroniche, facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet pc e laptop.

fonte: FiscoOggi

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