Alimenti e bevande: la cessione va distinta dalla somministrazione

La prima sconta l’aliquota Iva applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene venduto; la seconda, invece, è assoggettata all’aliquota ridotta del 10 per cento.

Il principio di diritto n. 9/2019, in merito all’applicazione dell’articolo 16 (“Aliquote dell’imposta”) del Dpr 633/1972, sancisce che, ai fini del corretto inquadramento fiscale, occorre distinguere la somministrazione di alimenti e bevande dalla cessione dei medesimi beni.
Infatti, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, a differenza delle cessioni, è inquadrato tra le fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall’articolo 3, comma 2, n. 4), Dpr 633/1972, ed è caratterizzato dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare” (risoluzione 103/2016).
Inoltre, mentre la somministrazione di alimenti e bevande è assoggettata all’aliquota del 10% (n. 121) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972), la cessione sconta l’aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene venduto.

fonte: FiscoOggi

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